I proprietari di immobili ed utilizzatori, quali conduttori degli immobili, sono soggetti al versamento della TASI a saldo per il 2016 in relazione al periodo e alla quota di possesso nel periodo stesso, al netto di quanto versato a titolo di prima rata.
La TASI è a carico anche del conduttore, in caso di detenzione superiore ai 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, nella misura stabilita dal Comune, compresa tra il 10% ed il 30% dell'ammontare complessivo della TASI.
La TASI non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, a eccezione di quelle censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, secondo gli stessi criteri dell'IMU.
La TASI non è dovuta neanche dall'utilizzatore, se lo stesso adibisce l'immobile come propria abitazione principale.
L'imposta si calcola sulla base imponibile ridotta del 50% in relazione ai contratti, scritti o verbali, di comodato su unità concesse ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. E' dovuta solo dal possessore, in quanto per l'utilizzatore è abitazione principale.
Per gli immobili locati a canone concordato, l'imposta , calcolata con l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta del 75%.
La TASI è a carico anche del conduttore, in caso di detenzione superiore ai 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, nella misura stabilita dal Comune, compresa tra il 10% ed il 30% dell'ammontare complessivo della TASI.
La TASI non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, a eccezione di quelle censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, secondo gli stessi criteri dell'IMU.
La TASI non è dovuta neanche dall'utilizzatore, se lo stesso adibisce l'immobile come propria abitazione principale.
L'imposta si calcola sulla base imponibile ridotta del 50% in relazione ai contratti, scritti o verbali, di comodato su unità concesse ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. E' dovuta solo dal possessore, in quanto per l'utilizzatore è abitazione principale.
Per gli immobili locati a canone concordato, l'imposta , calcolata con l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta del 75%.
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