Domanda e risposta numero 1:
Ho sentito che sono state apportate delle novità al c.d. Superbonus al 110%
edilizio ?
Si, sono previste dalla legge di Stabilità 2021 alcune modifiche molto
importanti. E' innanzitutto previsto che la detrazione spetti anche per le spese
sostenute fino al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi diritto: a) in 5
quote annuali di pari importo per le spese sostenute dal 01 luglio 2020 fino al
31 dicembre 2021. b) in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa
sostenuta nel corso dell'anno 2022. Altra novità riguardano gli interventi di
coibentazione del tetto che sono stati ammessi al beneficio Superbonus 110%.
Inoltre vengono inseriti tra i c.d. interventi trainanti ( che possono
beneficiare del Superbonus 110%) quelli finalizzati all'eliminazione delle
barriere architettoniche. Si ricorda che è prevista la possibilità di optare o
per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d.
sconto in fattura.
Domanda e risposta
numero 2:
Ho sentito alla radio che c'e' anche un Bonus per l'acquisto dei mobili?
Esatto, lo confermo. Nella Legge di Stabilità 2021 il c.d. Bonus mobili viene
prorogato al 31 dicembre 2021 con un incremento della spesa massimale
ammissibile che passa da euro 10.000 ad euro 16.000. Nello specifico si
stabilisce che ai contribuenti, i quali fruiscono della detrazione per recupero
edilizio per interventi iniziati a decorrere dal 1 gennaio 2020, venga
riconosciuta un'ulteriore detrazione per le spese documentate sostenute
nell'anno 2021 per l'acquisto: a) di mobili ed arredi. b) di grandi
elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per forni ), per le
apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati
all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Il Bonus mobili, da
ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, spetta
nella misura del 50% delle spese sostenute ed è calcolato su un ammontare non
superiore ad euro 16.000 considerato: a) per gli interventi effettuati nell'anno
2020. b) per gli interventi iniziati nell'anno 2020 e proseguiti nel 2021, al
netto delle spese sostenute nell'anno 2020, per le quali si è fruito della
detrazione.
Domanda e risposta numero 3.
Devo rifare il bagno, il governo ha stanziato qualche bonus?
Al fine di risparmiare delle risorse idriche sono stati stanziati 20 milioni di
euro per l'anno 2021.Nel limite di tale spesa, e fino ad esaurimento delle
risorse, alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto un bonus idrico
pari ad euro 1.000 per ciascun beneficiario, da utilizzare entro il 31/12/2021
per interventi di sostituzione: 1) vasi sanitari in ceramica con nuovi
apparecchi a scarico ridotto. 2) apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni
doccia e colonna doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso
d'acqua. Il bonus idrico non costituisce reddito imponibile del beneficiario e
non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione
economica equivalente, c.d. ISEE.
Domanda e risposta
numero 4:
quando sento parlare di bonus verde, cosa si intende?
Nella legge di stabilità 2021 è stato inserito anche il c.d. Bonus verde per le
spese sostenute sino al 31 dicembre 2021. Tale agevolazione fiscale consiste in
una detrazione IRPEF del 36% sulle spese sostenute per le seguenti tipologie di
interventi : 1) Sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici
esistenti, unità immobiliari, pertinenze. 2) Realizzazioni di recinzioni,
impianti di irrigazione e pozzi. 3) Realizzazioni di coperture a verde di
giardini pensili. Danno inoltre diritto all'agevolazione anche le spese di
progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi. La
detrazione per il bonus verde va ripartita in dieci quote annuali di pari
importo e va calcolata su un importo massimo di euro 5.000 per unità immobiliare
ad uso abitativo. Il Bonus verde non spetta invece per le spese sostenute in
relazione : 1) Alla manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti
non connessa ad un intervento innovativo o modificativo nei termini
sopraindicati. 2) Ai lavoro in economia.
Domanda e risposta
numero 5:
devo rifare la facciata del mio immobile, posso avere delle agevolazioni?
Confermo, la Legge di stabilità 2021 prevede il c.d. Bonus facciate. Valido per
tutto il 2021, in particolare viene prevista la spettanza della detrazione
dell'imposta lorda pari al 90%, da ripartire in 10 quote annuali costanti, anche
alle spese sostenute e documentate nel 2021 relative agli interventi, inclusi
quelli della tinteggiatura e pulitura esterna, finalizzati al recupero o al
restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B
di cui al D.M. 1444/68. ZONA A, include le parti del territorio interessate da
agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare
pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che
possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli
agglomerati stessi. ZONA B, include le altre parti del territorio edificate,
anche solo in parte, considerando tali zone in cui la superficie coperta degli
edifici esistenti non è superiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona
e nelle quali la densità territoriale è superiore o 1,5 mc/mq.
Domanda e risposta
numero 6:
Cassa integrazione, riduzione del lavoro o addirittura licenziamento, ma chi ha
un mutuo da pagare, cosa può fare?
La sospensione del pagamento delle rate di prestiti e di mutui è valida sino al
30 giugno 2021. Per coloro che sono già ammessi al beneficio alla data del 1
gennaio 2021, la proroga della moratoria opererà automaticamente senza alcuna
formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte del beneficiario.
Coloro che alla data del 1 gennaio 2021 non risultano ancora beneficiari della
sospensione delle rate potranno invece essere ammessi, entro il 31 gennaio 2021,
al sostegno finanziario in esame, secondo le condizioni e le modalità previste
dalla vigente normativa.
Domanda e risposta
numero 7 :
Devo acquistare una villetta in costruzione, esiste un modo per tutelarmi da
eventuali sorprese?
Ho sentito che alcune persone hanno perso casa e soldi, cosa posso fare?
Tranquillo, grazie ad una riforma che ha avuto decorrenza nel 2019, puoi
usufruire della tutela per l'acquisto di immobili da costruire. La novità ha
introdotto due importanti tutele per l'acquirente o promissario acquirente che
versa una caparra o che firma un contratto preliminare per l'acquisto di un
immobile in costruzione, il rilascio da parte del costruttore di una
fideiussione per le somme ricevute ( preliminare nullo in caso di assenza della
stessa ) e la contestuale sottoscrizione di una polizza assicurativa di durata
decennale a tutela di eventuali danni attribuibili a difetti di costruzione. Il
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ha introdotto alcuni elementi di
novità, in particolare: 1) L'atto preliminare di vendita dovrà avere la forma
scritta dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. 2) La
fideiussione è rilasciata da una banca o da un'assicurazione. 3) la fideiussione
può essere incassata : a decorrere dalla data in cui si è verificata la
situazione di crisi; a decorrere dalla data dell'attestazione del notaio di non
aver ricevuto dalla data del rogito la polizza assicurativa conforme al decreto
ministeriale. 4) E' nullo il preliminare di vendita privo della polizza
assicurativa. 5) L'efficacia della fideiussione cessa al momento in cui il
fideiussore riceve dal costruttore o da un altro dei contraenti, copia dell'atto
di trasferimento della proprietà o di altro diritto legale di godimento
sull'immobile.
Domanda e risposta
numero 8:
Sto incaricando un'agenzia immobiliare per vendere la mia villa, in che momento
devo pagare la provvigione d'agenzia?
A questa domanda mi permetto di rispondere collegandomi al mio modus operandi,
come ritengo sia giusto fare, anche se so per certo che il 90% delle agenzie
immobiliari applica un metodo diverso. Naturalmente la provvigione dell'agenzia
immobiliare va pagata se l'immobile viene venduto dal mediatore. Secondo me il
momento giusto è alla conclusione del contratto, al momento del rogito, di
fronte al notaio che ha l'obbligo di inserire il compenso dovuto in atto. Il
mediatore deve essere pagato, se l'affare è concluso. Attenzione la maggior
parte delle agenzie immobiliari richiede il proprio compenso al momento del
preliminare di vendita, senza attendere la vera conclusione del contratto.
Perchè lo fanno? Fanno leva su una norma del codice civile che evidenzia il
diritto alla mediazione nel momento che le parti vengono a conoscenza della
conclusione del contratto, senza attendere la vera conclusione dell'affare.
CONSIDERAZIONE MIA PERSONALE: sarà anche una norma del codice civile, ma il buon
senso mi fa agire diversamente, senza infrangere la legge: io il mio compenso me
lo faccio pagare a contratto concluso, nel momento dell'atto notarile.
Domanda e risposta
numero 9:
Devo stipulare l'atto di vendita della mia villetta ereditata dai miei genitori,
il notaio mi ha detto che devo pagare la trascrizione dell'accettazione tacita
di eredità, di cosa si tratta?
Secondo il nostro sistema legislativo, il chiamato all’eredità, in forza di
legge e/o testamento, per definirsi erede e quindi ottenere i beni ereditari
deve accettare l’eredità. L’accettazione dell’eredità può essere fatta:
espressamente, quando il chiamato con un atto formale dichiara di accettare una
determinata eredità; tacitamente, quando il chiamato all’eredità compie un atto
che fa presupporre, senza incertezze, la sua volontà di accettare e che non
avrebbe comunque potuto compiere se non avesse assunto la qualità di erede.
L’eredità si acquista automaticamente, invece, quando il chiamato all’eredità si
trova nel possesso dei beni ereditari e non fa eseguire l’inventario entro tre
mesi dalla morte oppure quando sottrae o nasconde beni dell’eredità. Quando si
stipuli un atto di compravendita che abbia per oggetto immobili (terreni o
fabbricati) che provengano da una successione, il notaio è tenuto a trascrivere
l’accettazione tacita di eredità, salvo il caso in cui l’acquisto ereditario non
risulti già trascritto in forza di un’accettazione espressa o tacita.
Il motivo principale per il quale è necessaria tale formalità è la tutela
dell’acquirente, e dell’eventuale banca mutuante, dalla fattispecie dell’erede
apparente. È, infatti, possibile che chi vende sia erede solo apparentemente e,
quindi, chi acquista potrebbe subire l’azione di petizione di eredità da parte
dell’erede vero ed essere tenuto, così, a restituirgli il bene. Tale rischio,
però, non si realizza se viene eseguita la trascrizione dell’accettazione tacita
di eredità a favore dell’erede apparente purché l’acquirente dell’immobile sia
in buona fede. La prassi più diffusa è quella di eseguire la trascrizione
dell’accettazione tacita di eredità nei 20 anni dalla morte del defunto. Oltre i
20 anni, infatti, l’acquirente ha la possibilità far valere l’istituto
dell’usucapione tutelando, così, i diritti da lui acquistati sui singoli beni.
L’azione di petizione di eredità, tuttavia, è imprescrittibile e
conseguentemente la tesi più prudente consiglia di procedere alla trascrizione
dell’accettazione di eredità anche quando sono decorsi 20 anni dalla morte del
defunto. Ciò perché non è possibile avere la certezza dell’assenza di eventuali
cause di sospensione/interruzione dei termini dell’usucapione.
Sicuramente è errata la prassi che ritiene di dover effettuare la trascrizione
dell’accettazione tacita di eredità solo entro i dieci anni dalla morte del
defunto.
sabato 30 gennaio 2021
9 domande e risposte che devi assolutamente conoscere, se vuoi vendere o acquistare una villa o villetta
lunedì 28 dicembre 2020
Tutto segretissimo, come uno 007
In questo articolo voglio accompagnarti, svelandoti alcuni segreti, nel
percorso di vendita della tua casa, partendo da come fare l’annuncio, sino alla
visita vera e propria.
2 SEGRETI PER FARE UN ANNUNCIO CHE ATTIRI IL CLIENTE GIUSTO.
giovedì 29 ottobre 2020
OK il prezzo è giusto! !!!!
Se faccio il giusto prezzo, posso avere la certezze della vendita della mia villa o villetta.
Inoltre ti svelo un errore, assolutamente da non fare .
martedì 8 settembre 2020
Attenzione al nuovo virus...le ipervalutazioni del generico
QUALI SONO I TUOI BENEFICI NEL VENDERE LA TUA VILLA, VILLETTA O CASA INDIPENDENTE CON UN'IMMOBILIARE SPECIALIZZATA ?
martedì 25 agosto 2020
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